Art. 78. Il Consiglio di disciplina e' composto: a) dal Vicario generale militare, presidente; b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri. Se sia sottoposto a consiglio di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera b), debbono essere di lui piu' anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi piu' anziani del giudicando, il Consiglio di disciplina e' composto dal Vicario generale e da due ispettori. Il Consiglio di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, e' composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro per la difesa. Funziona da segretario il membro meno anziano.