Art. 78.

  Il Consiglio di disciplina e' composto:
    a) dal Vicario generale militare, presidente;
    b)  da  due  ispettori e da due primi cappellani militari capi in
servizio permanente, membri.
  Se  sia  sottoposto  a  consiglio di disciplina un primo cappellano
militare  capo,  i  due  primi  cappellani  militari  capi  di cui al
precedente  comma, lettera b), debbono essere di lui piu' anziani. Se
non  vi  siano  primi  cappellani  militari  capi  piu'  anziani  del
giudicando,  il  Consiglio  di  disciplina  e'  composto  dal Vicario
generale e da due ispettori.
  Il  Consiglio  di  disciplina,  quando  debba  giudicare  personale
assimilato  di rango a grado militare superiore a quello di maggiore,
e'  composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati
dal Ministro per la difesa.
  Funziona da segretario il membro meno anziano.