Art. 125.
                 Arruolamenti eccezionali all'estero

  In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi
militari  arruolamenti  eccezionali  tra i componenti l'equipaggio di
navi   mercantili   nazionali  in  porti  esteri,  quando  l'assoluta
deficienza  del  proprio  equipaggio  comprometta  la  missione  loro
affidata.
  Sono  soggetti  a  tale  arruolamento, fino alla concorrenza gli un
quarto  dei  componenti  l'equipaggio  di ogni nave, gli appartenenti
alla gente di mare di prima categoria.
  Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico consolare dello Stato,
gli  arruolamenti  eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati
nel  tramite  del  rappresentanti diplomatico-consolare prepostovi il
quale emanera' gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle
navi militari.