Art. 125.
Arruolamenti eccezionali all'estero
In tempo di guerra possono essere effettuati dai comandanti di navi
militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di
navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta
deficienza del proprio equipaggio comprometta la missione loro
affidata.
Sono soggetti a tale arruolamento, fino alla concorrenza gli un
quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti
alla gente di mare di prima categoria.
Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico consolare dello Stato,
gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono essere effettuati
nel tramite del rappresentanti diplomatico-consolare prepostovi il
quale emanera' gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle
navi militari.