Art. 126.
Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili
Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili e' calcolato, ai
fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale
dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non
appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.
Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie
necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente
ordine di precedenza:
1) sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a
cominciare dalla classe piu' giovane;
2) sottufficiali graduati e militari in congedo delle altre Forze
armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane;
3) personale di bordo, di eta' superiore ai diciassette anni, che
non abbia assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di
servizio alle armi.