Art. 126.
    Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili

  Il  quarto  dell'equipaggio  delle navi mercantili e' calcolato, ai
fini   degli   arruolamenti   eccezionali,   escludendo   dal  totale
dell'equipaggio   il   personale   marittimo   graduato,  quello  non
appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.
  Gli  arruolamenti  sono  effettuati  in  relazione  alle  categorie
necessarie  per  l'equipaggio della nave militare secondo il seguente
ordine di precedenza:
    1)  sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a
cominciare dalla classe piu' giovane;
    2) sottufficiali graduati e militari in congedo delle altre Forze
armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane;
    3) personale di bordo, di eta' superiore ai diciassette anni, che
non  abbia  assolto,  per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di
servizio alle armi.