Art. 127.
Congedamento dei marinai arruolanti  eccezionalmente  e  indennita' e
                              rimborsi

  Il  personale  arruolato  in  base ai precedenti articoli 125 e 126
viene  congedato  al  ritorno  della  nave militare in un porto della
Repubblica  o  prima,  se sono - giunti a bordo militari del C.E.M.M.
destinati a coprire le deficienze organiche.
  Al personale predetto vengono forniti, a spese dell'Amministrazione
militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.
  Le  maggiori  spese  eventualmente incontrate dagli armatori per la
sostituzione  su sulle loro navi del personale, arruolato a norma dei
precedenti  articoli  125  e  126  sono a carico dell'Amministrazione
militare.