Art. 127.
Congedamento dei marinai arruolanti eccezionalmente e indennita' e
rimborsi
Il personale arruolato in base ai precedenti articoli 125 e 126
viene congedato al ritorno della nave militare in un porto della
Repubblica o prima, se sono - giunti a bordo militari del C.E.M.M.
destinati a coprire le deficienze organiche.
Al personale predetto vengono forniti, a spese dell'Amministrazione
militare, i mezzi per far ritorno nel luogo di domicilio.
Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la
sostituzione su sulle loro navi del personale, arruolato a norma dei
precedenti articoli 125 e 126 sono a carico dell'Amministrazione
militare.