Art. 191. 
        (Decorrenza e durata della pensione e degli assegni) 
 
  La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di
cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i
casi per i quali e' diversamente disposto. 
  La pensione di  riversibilita'  decorre  dal  giorno  successivo  a
quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  423,  la
pensione di riversibilita' viene corrisposta con  effetto  dal  primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. 
  Per  le  liquidazioni  da  effettuarsi  a  domanda,  se  questa  e'
presentata oltre due anni dopo il giorno in cui e' sorto il  diritto,
il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo  con
effetto  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   della
presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove
per la stessa infermita'  l'interessato  consegua  ulteriore  assegno
rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di  attribuzione  sia  in
tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del  precedente
assegno, il nuovo trattamento sara' corrisposto  dalla  data  in  cui
viene a cessare il pagamento di quello precedente. 
  Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui  al
comma precedente nonche' quelli stabiliti da altre  disposizioni  del
presente testo unico rimangono sospesi finche' duri la incapacita' di
agire.