Art. 192.
                      (Domanda di liquidazione)

  Nei  casi  in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza
e' prevista la domanda dell'interessato, questa puo' essere spedita a
mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in
cui  e'  consegnata  all'ufficio postale, che e' tenuto ad apporre il
timbro a data sulla domanda stessa.
  In  caso  di  presentazione della domanda ad ufficio non competente
dell'amministrazione   alla   quale   il   dipendente   appartiene  o
apparteneva,  l'ufficio  medesimo  la  trasmette  a  quello  che deve
provvedere,  dandone  comunicazione  all'interessato;  ai  fini della
decorrenza  dei  termini,  si tiene conto della data di presentazione
della domanda al primo ufficio.