Art. 193.
                     (Comunicazione del decreto)

  Il  decreto  relativo  al  trattamento  di quiescenza e' comunicato
all'interessato  a  mezzo del servizio postale, salvo quanto disposto
dall'art. 155, quarto comma.
  Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo
al  trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani;
in   mancanza   di   questi,  e'  fatta  impersonalmente  agli  eredi
nell'ultima  residenza  del defunto, mediante affissione all'albo del
comune.
  Le  stesse  modalita'  vengono  osservate  per la comunicazione dei
decreti relativi al trattamento di riversibilita'.