Art. 194.
                   (Inabilita' a proficuo lavoro)

  Per comprovare lo stato di inabilita' a proficuo lavoro puo' essere
prodotto  dall'interessato  un certificato del medico provinciale, di
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale
sanitario  del comune attestante tale stato e il carattere permanente
di  esso  alla  data  della morte del dipendente ovvero alla data del
raggiungimento  della  maggiore eta', se successiva con l'indicazione
delle cause dell'inabilita'.
  Qualora  l'interessato  abbia  prodotto  documentazione  diversa da
quella  indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre
certificazione  medica,  l'ufficio  dispone gli accertamenti sanitari
presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.