Art. 195.
               (Competenza per gli assegni accessori)

  L'amministrazione  centrale  provvede  d'ufficio  alla attribuzione
dell'assegno  di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno
per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita'
di  assistenza  ed  accompagnamento  e  dell'assegno  speciale annuo;
provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di
incollocabilita'.
  Le   direzioni   provinciali   del  tesoro  provvedono  di  ufficio
all'attribuzione   della   tredicesima  mensilita',  dell'assegno  di
caroviveri  e  della  indennita'  integrativa speciale; provvedono su
domanda  dell'interessato  all'attribuzione  dell'indennita' speciale
annua,  degli  aumenti  di integrazione, dell'assegno di previdenza e
dell'assegno di incollocamento.
  Gli  aumenti  di  integrazione sono attribuiti senza la adozione di
provvedimento  formale.  Delle  attribuzioni  disposte  le  direzioni
provinciali  del tesoro danno comunicazione periodica alla competente
amministrazione  centrale  e  agli organi di controllo. Si applica il
disposto  di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto
della  data  di  decorrenza  e  di  quella  di scadenza della rata di
pensione.