Art. 58.
                    Collaboratore amministrativo

  Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive
impartite   dai   livelli  funzionali  superiori,  le  attivita'  che
comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori
dei  provvedimenti  di  competenza  dell'unita'  operativa  in cui e'
inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli
funzionali  inferiori  con  responsabilita'  diretta per le attivita'
alle quali e' preposto.
  Collabora  con  il  personale  appartenente  ai  livelli funzionali
superiori  nelle  attivita' di studio e programmazione e partecipa ad
attivita' finalizzate alla propria formazione.