Art. 58. Collaboratore amministrativo Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli funzionali superiori, le attivita' che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unita' operativa in cui e' inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilita' diretta per le attivita' alle quali e' preposto. Collabora con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attivita' di studio e programmazione e partecipa ad attivita' finalizzate alla propria formazione.