Art. 136. 
 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1) 
                             Abrogazioni 
  1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n.  1041,  ad  eccezione
dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli
articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in  contrasto
con il presente testo unico. 
  2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75,  80,  80-bis,  82  e  83
della legge 22 dicembre 1975, n. 685. 
  3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale. 
                    Visto, il Ministro proponente 
                           JERVOLINO RUSSO 
 
          Nota all'art. 136:
             -  La  legge  n.  1041/1954  recava:  "Disciplina  della
          produzione,   del   commercio    e    dell'impiego    degli
          stupefacenti".   L'art.  1  della  citata  legge  e'  cosi'
          formulato:
             "Art. 1. - La produzione, il commercio e l'impiego delle
          sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti
          al  controllo ed alla vigilanza dell'Alto commissariato per
          l'igiene e la sanita' pubblica che li esercita a mezzo  dei
          propri  organi  centrali  e,  nelle  province,  a mezzo dei
          prefetti i quali sono coadiuvati dagli  uffici  dipendenti,
          dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto
          riguarda la vigilanza ed il controllo sulle  navi  e  sulle
          aeronavi,  dalle  capitanerie  di  porto  e  dai comandi di
          aeroporto.
             Presso  l'Alto  commissariato  per l'igiene e la sanita'
          pubblica e' istituito l'ufficio centrale  stupefacenti  che
          provvede   agli   atti  occorrenti  all'applicazione  delle
          disposizioni legislative e degli accordi internazionali  in
          materia,  all'esercizio  della  vigilanza  e  del controllo
          sulle sostanze o preparati di cui al primo  comma,  nonche'
          alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
             L'ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione
          di ogni illecita attivita' nel campo della produzione,  del
          commercio  e  dell'impiego  delle  sostanze  o preparati ad
          azione  stupefacente,  di  elementi   specializzati   della
          Guardia  di  finanza,  del Corpo della pubblica sicurezza e
          dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del
          regolamento".