Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.)
(Omologazione ed approvazione)
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento e' prevista
la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di
apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la
regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione,
di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve
presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da
certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove
alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro
elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza
dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e
presentando almeno due prototipi dello stesso.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante
prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la
efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle
prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa il prototipo
quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato
e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono
essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di
omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato
presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il
regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o
particolari prescrizioni, il Ministro dei lavori pubblici approva il
prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal
comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi il
Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto autorizza il
richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto.
Quando venga respinta la richiesta di omologazione o di approvazione,
il Ministro emana decreto di rigetto della domanda.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a
nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi
riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi
del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45,
comma 9, del codice.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato
deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di
omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto
commercializzato sulla conformita' al prototipo depositato e si
impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.