Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.) 
                   (Omologazione ed approvazione) 
  1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento e' prevista
la omologazione o la approvazione  di  segnali,  di  dispositivi,  di
apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la
regolazione del traffico, di mezzi tecnici per  l'accertamento  e  il
rilevamento automatico delle violazioni alle norme  di  circolazione,
di materiali, attrezzi  o  quant'altro  previsto  a  tale  scopo,  di
competenza del Ministero  dei  lavori  pubblici,  l'interessato  deve
presentare domanda, in carta legale a tale dicastero,  indirizzandola
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della  richiesta,  da
certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove
alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro
elemento di prova  idoneo  a  dimostrare  l'utilita'  e  l'efficienza
dell'oggetto di cui  si  chiede  l'omologazione  o  l'approvazione  e
presentando almeno due prototipi dello stesso. 
  2. L'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici  accerta,  anche  mediante
prove, e avvalendosi, quando  ritenuto  necessario,  del  parere  del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  la  rispondenza  e   la
efficacia  dell'oggetto  di  cui  si  richiede  l'omologazione   alle
prescrizioni stabilite dal regolamento, e  ne  omologa  il  prototipo
quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.  L'interessato
e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono
essere  richieste  nel  corso  dell'istruttoria   amministrativa   di
omologazione e acconsente a che uno dei  prototipi  resti  depositato
presso l'Ispettorato generale per  la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale. 
  3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il
regolamento  non  stabilisce  le   caratteristiche   fondamentali   o
particolari prescrizioni, il Ministro dei lavori pubblici approva  il
prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura  prevista  dal
comma 2. 
  4. Nei casi di omologazione  o  di  approvazione  di  prototipi  il
Ministro  dei  lavori  pubblici  con  proprio  decreto  autorizza  il
richiedente  alla  produzione  e  commercializzazione  del  prodotto.
Quando venga respinta la richiesta di omologazione o di approvazione,
il Ministro emana decreto di rigetto della domanda. 
  5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo  a
nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi. 
  6. Per la fabbricazione  di  elementi  non  conformi  ai  prototipi
riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai  sensi
del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45,
comma 9, del codice. 
  7. Su ogni elemento conforme al  prototipo  omologato  o  approvato
deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di
omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. 
  8.  Il  fabbricante  assume   la   responsabilita'   del   prodotto
commercializzato sulla  conformita'  al  prototipo  depositato  e  si
impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti
dall'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e   la   sicurezza
stradale.