Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) 
               (Imprese autorizzate alla fabbricazione 
                        dei segnali stradali) 
  1. La  domanda  di  autorizzazione  alla  costruzione  dei  segnali
stradali di cui all'articolo 45, comma 8,  del  codice,  deve  essere
presentata al  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  indirizzata  allo
specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la  circolazione
e la sicurezza stradale. 
  2.  Alla  domanda,  le  imprese   devono   allegare   la   seguente
documentazione: 
    a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato; 
    b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante
dell'impresa, da cui risulti  il  nome  del  fiduciario  responsabile
della produzione e del sistema di qualita'; del direttore tecnico che
deve avere provata esperienza nel settore  specifico  e  dalla  quale
risulti anche il  potenziale  di  mano  d'opera  dipendente  ritenuto
congruo rispetto al volume della produzione; 
    c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione  degli
impianti di fabbricazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa, con firma autenticata,  con  il  quale  si  impegna  in
qualsiasi  momento,  a  far   eseguire   da   parte   di   funzionari
dell'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e   la   sicurezza
stradale, a cio' espressamente delegati, i controlli e  le  verifiche
ritenute necessarie; 
    d)   dichiarazione   impegnativa   del   legale    rappresentante
dell'impresa, con firma  autenticata,  da  cui  risulti  l'impegno  a
comunicare qualsiasi  variazione,  anche  parziale,  della  struttura
aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale; 
    e) certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui op-
era l'impresa, rilasciata dal Comune  competente  per  territorio  in
relazione alle attivita' in essi svolte; 
    f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla
osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione; 
    g)  copia  della  documentazione  presentata   agli   uffici   di
competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia
presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo  smaltimento  e
lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti  tossici  e
nocivi; 
    h) dichiarazione che dimostri che  l'impresa  e'  in  regola  con
tutti gli obblighi fiscali e previdenziali; 
    i) certificazione antimafia a norma di legge; 
    l)  dichiarazione  di  proprieta'  o  di   disponibilita'   delle
attrezzature descritte all'articolo 194; 
    m) relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul  potenziale
produttivo e sulla organizzazione tecnica, con  particolare  riguardo
alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi  di
segnalamento o di controllo prodotti; 
    n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in  vigore
per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro; 
    o) certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza  per  la
messa a terra degli impianti. 
  3. La rispondenza ai requisiti di cui  al  comma  2  dovra'  essere
dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta  autorizzazione
avra' validita' per un biennio  dalla  data  del  rilascio  e  verra'
rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio  di  cui
al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza biennale.