Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.)
(Imprese autorizzate alla fabbricazione
dei segnali stradali)
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali
stradali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere
presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo
specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale.
2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato;
b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante
dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile
della produzione e del sistema di qualita'; del direttore tecnico che
deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale
risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto
congruo rispetto al volume della produzione;
c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli
impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in
qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, a cio' espressamente delegati, i controlli e le verifiche
ritenute necessarie;
d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante
dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a
comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura
aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
e) certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui op-
era l'impresa, rilasciata dal Comune competente per territorio in
relazione alle attivita' in essi svolte;
f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla
osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
g) copia della documentazione presentata agli uffici di
competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia
presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e
lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e
nocivi;
h) dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con
tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
i) certificazione antimafia a norma di legge;
l) dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle
attrezzature descritte all'articolo 194;
m) relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul potenziale
produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo
alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di
segnalamento o di controllo prodotti;
n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore
per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;
o) certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per la
messa a terra degli impianti.
3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere
dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione
avra' validita' per un biennio dalla data del rilascio e verra'
rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui
al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza biennale.