Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.) 
                 (Dotazioni tecniche e attrezzature) 
  1. Le  imprese  che  intendono  ottenere  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre  di  almeno  un
ambiente di lavoro idoneo a norma di legge e disporre delle  seguenti
attrezzature minime: 
    a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di
adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee
alla fabbricazione di ogni tipo di segnale  stradale  previsto  dalle
norme del presente regolamento; 
    b)   applicatore   meccanico   a   rulli   per    le    pellicole
retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; 
    c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da  una
fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un  plotter  o
da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio  dei
pezzi unici; 
    d) laboratorio serigrafico  costituito  da  almeno  una  macchina
serigrafica semi-automatica con  piano  aspirato  di  dimensioni  non
inferiori a 100 x 150 cm, da  un  corredo  essenziale  di  telai,  da
inchiostri  trasparenti  e  non,   compatibili   con   le   pellicole
utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli  stessi;
il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme
igienico-sanitarie vigenti; 
    e)  strumento  per  il  controllo  della  qualita'  delle  stampe
serigrafiche   che   consenta   la    verifica    delle    coordinate
colorimetriche; 
    f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura  e  per
la pulizia dei supporti; 
  2. Le imprese devono, altresi', essere dotate di  attrezzature  per
la lavorazione meccanica dei supporti  e  la  loro  verniciatura.  La
dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: 
    a) attrezzature per il taglio dei metalli; 
    b) presso-piegatrici; 
    c) puntatrici e saldatrici; 
    d)  trapani,  smerigliatrici  ed  altre  macchine  utensili   per
carpenteria metallica; 
    e) vasche di sgrassaggio metallo; 
    f) cabina di verniciatura; 
    g) forno di essiccazione. 
  3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono  essere  in  regola  ed
avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in  vigore  in
materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.