Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.)
(Condizioni per la revoca
e la sospensione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, e'
revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di produzione.
Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attivita' di
produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti
soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo
194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un
congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere
l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene
formalmente revocata.
2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene
accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una
delle seguenti condizioni:
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal
presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai
requisiti tecnici richiesti;
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi
previsti dall'articolo 77;
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai
requisiti previsti dalle norme vigenti;
d) mancato rispetto del sistema di qualita' previsto dalla norma
UNI - EN 29003 - ISO 9003;
e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN
29004 - ISO 9004, punto 11.4.
Note all'art. 195:
La norma UNI - EN 29003 - ISO 9003 e' stata adottata dal
CEN (Comitato europeo di normalizzazione ) il 10 dicembre
1987. Il testo del punto 11.4 di tale norma e' il seguente:
"11.4 Processi speciali.
Dovrebbero essere considerati in modo particolare i
processi di produzione il cui controllo e' determinante per
la qualita' del prodotto. Tale particolare attenzione puo'
rendersi necessaria per caratteristiche del prodotto non
facilmente o economicamente misurabili, per speciali
capacita' occorrenti per la loro utilizzazione,
manutenzione o per prodotti o processi i cui risultati non
possono essere completamente verificati mediante successive
prove, controlli o collaudi. I processi speciali dovrebbero
essere oggetto di controlli piu' frequenti per quanto
riguarda:
a) la precisione e variabilita' delle attrezzatture
impiegate per produrre o misurare i prodotti, compresi
aggiustamenti e regolazioni;
b) l'abilita', la capacita' e la conseguenza degli
operatori nel soddisfare i requisiti di qualita';
c) condizioni ambientali particolari, tempo,
temperatura o altri fattori che influenzano la qualita';
d) conservazione dei documenti certificativi del
personale, dei processi e delle attrezzature secondo quanto
opportuno".