Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) 
                      (Condizioni per la revoca 
                e la sospensione dell'autorizzazione) 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, e'
revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di  produzione.
Si  intende  sospesa  quando  cessa  temporaneamente  l'attivita'  di
produzione ovvero  vengano  a  mancare  temporaneamente  i  requisiti
soggettivi o la disponibilita' di attrezzature  di  cui  all'articolo
194. In tal caso l'Ispettorato generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale del  Ministero  dei  lavori  pubblici  assegna  un
congruo termine per  il  ripristino  delle  condizioni  per  ottenere
l'autorizzazione,   trascorso   il   quale   l'autorizzazione   viene
formalmente revocata. 
  2.  L'autorizzazione  puo'  essere,  altresi',  revocata  se  viene
accertato dall'apposito servizio  dell'Ispettorato  generale  per  la
circolazione e la sicurezza stradale il  verificarsi  di  almeno  una
delle seguenti condizioni: 
    a) fabbricazione di segnali  difformi  alle  norme  previste  dal
presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti  ai
requisiti tecnici richiesti; 
    b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi
previsti dall'articolo 77; 
    c) costruzione dei  segnali  con  materiali  non  rispondenti  ai
requisiti previsti dalle norme vigenti; 
    d) mancato rispetto del sistema di qualita' previsto dalla  norma
UNI - EN 29003 - ISO 9003; 
    e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI  -  EN
29004 - ISO 9004, punto 11.4. 
 
          Note all'art. 195:
             La norma UNI - EN 29003 - ISO 9003 e' stata adottata dal
          CEN  (Comitato  europeo di normalizzazione ) il 10 dicembre
          1987. Il testo del punto 11.4 di tale norma e' il seguente:
             "11.4 Processi speciali.
             Dovrebbero essere  considerati  in  modo  particolare  i
          processi di produzione il cui controllo e' determinante per
          la  qualita' del prodotto. Tale particolare attenzione puo'
          rendersi necessaria per caratteristiche  del  prodotto  non
          facilmente   o   economicamente  misurabili,  per  speciali
          capacita'   occorrenti   per   la    loro    utilizzazione,
          manutenzione  o per prodotti o processi i cui risultati non
          possono essere completamente verificati mediante successive
          prove, controlli o collaudi. I processi speciali dovrebbero
          essere oggetto  di  controlli  piu'  frequenti  per  quanto
          riguarda:
               a)  la  precisione  e variabilita' delle attrezzatture
          impiegate per produrre  o  misurare  i  prodotti,  compresi
          aggiustamenti e regolazioni;
               b)  l'abilita',  la  capacita'  e la conseguenza degli
          operatori nel soddisfare i requisiti di qualita';
               c)   condizioni   ambientali    particolari,    tempo,
          temperatura o altri fattori che influenzano la qualita';
               d)   conservazione  dei  documenti  certificativi  del
          personale, dei processi e delle attrezzature secondo quanto
          opportuno".