Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) (Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione) 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, e' revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata. 2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti; b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77; c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti; d) mancato rispetto del sistema di qualita' previsto dalla norma UNI - EN 29003 - ISO 9003; e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4.
Note all'art. 195: La norma UNI - EN 29003 - ISO 9003 e' stata adottata dal CEN (Comitato europeo di normalizzazione ) il 10 dicembre 1987. Il testo del punto 11.4 di tale norma e' il seguente: "11.4 Processi speciali. Dovrebbero essere considerati in modo particolare i processi di produzione il cui controllo e' determinante per la qualita' del prodotto. Tale particolare attenzione puo' rendersi necessaria per caratteristiche del prodotto non facilmente o economicamente misurabili, per speciali capacita' occorrenti per la loro utilizzazione, manutenzione o per prodotti o processi i cui risultati non possono essere completamente verificati mediante successive prove, controlli o collaudi. I processi speciali dovrebbero essere oggetto di controlli piu' frequenti per quanto riguarda: a) la precisione e variabilita' delle attrezzatture impiegate per produrre o misurare i prodotti, compresi aggiustamenti e regolazioni; b) l'abilita', la capacita' e la conseguenza degli operatori nel soddisfare i requisiti di qualita'; c) condizioni ambientali particolari, tempo, temperatura o altri fattori che influenzano la qualita'; d) conservazione dei documenti certificativi del personale, dei processi e delle attrezzature secondo quanto opportuno".