Art. 80. 
                            Provvedimento 
  1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca  d'Italia,  puo'
disporre con  decreto  la  revoca  dell'autorizzazione  all'attivita'
bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche,  anche
quando ne sia in  corso  l'amministrazione  straordinaria  ovvero  la
liquidazione secondo le norme  ordinarie,  qualora  le  irregolarita'
nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni  legislative,
amministrative o statutarie o le perdite previste dall'art. 70  siano
di eccezionale gravita'. 
  2. La liquidazione coatta puo' essere  disposta,  con  il  medesimo
procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata  degli  organi
amministrativi,   dell'assemblea   straordinaria,   dei    commissari
straordinari o dei liquidatori. 
  3. Il decreto del Ministro del tesoro e  la  proposta  della  Banca
d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati,
che  ne  facciano  richiesta,  non  prima  delle  consegne  ai  sensi
dell'art. 85. 
  4. Il decreto del Ministro del tesoro e'  pubblicato  per  estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le  funzioni  degli
organi amministrativi, di controllo e assembleari,  nonche'  di  ogni
altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste  dagli
articoli 93, comma 1, e 94, comma 2. 
  6. Le banche non sono  soggette  a  procedure  concorsuali  diverse
dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme  della   presente
sezione; per quanto  non  espressamente  previsto  si  applicano,  se
compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.