Art. 81 
                       Organi della procedura 
 
  1. La Banca d'Italia nomina: 
a) uno o piu' commissari liquidatori; 
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque  membri,  che
   nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 
  2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la  delibera  di  nomina
del presidente del  comitato  di  sorveglianza  sono  pubblicati  per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano in copia il decreto del Ministro del tesoro e gli atti  di
nomina degli organi della liquidazione coatta e  del  presidente  del
comitato  di  sorveglianza  per  l'iscrizione  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese; nello stesso termine i commissari  depositano
le firme autografe. Entro i successivi  quindici  giorni  deve  farsi
menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle societa'. 
  3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i  commissari  e  i
membri del comitato di sorveglianza. 
  4. Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  il
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai  criteri  dalla  stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  della
liquidazione.