Art. 87 
                   Opposizioni allo stato passivo 
 
  1. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  relativamente
alla propria posizione e contro  il  riconoscimento  dei  diritti  in
favore dei soggetti inclusi  negli  elenchi  indicati  nell'art.  86,
comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in  tutto
o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della  raccomandata
prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo  stesso
termine decorrente dalla data di pubblicazione  dell'avviso  previsto
dal medesimo comma 8. 
  2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. 
  3.  Il  presidente  del  tribunale  assegna  a  un  unico   giudice
istruttore tutte le cause  relative  alla  stessa  liquidazione.  Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una
di esse e il presidente di questa provvede alla  designazione  di  un
unico giudice istruttore. Il giudice  istruttore  fissa  con  decreto
l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire  davanti  a
lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e  assegna  il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai  commissari
e alle parti.  L'opponente  deve  costituirsi  almeno  cinque  giorni
liberi  prima  dell'udienza,  altrimenti  l'opposizione   si   reputa
abbandonata. 
  4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie  cause
di opposizione, che rimette al collegio perche'  siano  definite  con
un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune  opposizioni  sono  mature
per la decisione e altre richiedono una  piu'  lunga  istruzione,  il
giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause  e  rimette
al collegio quelle mature per la decisione. 
  5. Quando sia  necessario  per  decidere  sulle  contestazioni,  il
giudice  richiede  ai  commissari   l'esibizione   di   un   estratto
dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art.  86,  comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione.