Art. 91. 
                      Ripartizione dell'attivo 
  1. Le attivita' aziendali liquidate sono ripartite secondo l'ordine
stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare. 
  2. I commissari, sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e  previa
autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono   eseguire   riparti
parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia  a  favore  di
talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate  tutte  le
attivita' e accertate tutte le passivita'. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8,  i  riparti  non
devono pregiudicare la  possibilita'  della  definitiva  assegnazione
delle quote spettanti a tutti gli aventi diritto. 
  4. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di  pretese
di creditori o di altri  interessati  per  le  quali  non  sia  stata
definita  l'ammissione  allo  stato  passivo,  accantonano  le  somme
corrispondenti ai riparti non effettuati  a  favore  di  ciascuno  di
detti soggetti in un fondo da distribuire agli  stessi  nel  caso  di
riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, da liberare a favore
degli altri aventi diritto. 
  5. Nei casi previsti dal comma  4,  i  commissari,  con  il  parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono acquisire  idonee  garanzie  in  sostituzione
degli accantonamenti. 
  6. La presentazione oltre i termini dei  reclami  e  delle  domande
previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali
riparti successivi, nei limiti in cui le  pretese  sono  accolte  dal
commissario, o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice  in
sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 
  7.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva  ai   sensi
dell'art. 89, concorrono solo ai riparti che venissero eseguiti  dopo
la presentazione del ricorso. 
  8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e  i  diritti
di prelazione sono salvi quando i beni ai quali  si  riferiscono  non
siano stati ancora alienati. 
 
          Nota all'art. 91: 
             -  Il  testo  dell'art.  111  della  legge  fallimentare
          (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente: 
             "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle  somme).  -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento delle spese, comprese le spese  an-
          ticipate  dall'erario,   e   dei   debiti   contratti   per
          l'amministrazione del fallimento  e  per  la  continuazione
          dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato
          (*); 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3)  per  il  pagamento  dei  crediti  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori indicati  al  n.  2),
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
             I prelevamenti indicati al n. 1)  sono  determinati  con
          decreto dal giudice delegato. 
    
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(*)  Rientra  in  questo numero il pagamento delle somme
dovute per  definire  pendenze  tributarie,  ai  sensi  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7
agosto 1982, n. 516 (art. 33)".