Art. 91. Ripartizione dell'attivo 1. Le attivita' aziendali liquidate sono ripartite secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare. 2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, i riparti non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti gli aventi diritto. 4. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti in un fondo da distribuire agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, da liberare a favore degli altri aventi diritto. 5. Nei casi previsti dal comma 4, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 6. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario, o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 87, comma 1. 7. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 89, concorrono solo ai riparti che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. 8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
Nota all'art. 91: - Il testo dell'art. 111 della legge fallimentare (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento delle spese, comprese le spese an- ticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato (*); 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei crediti chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. I prelevamenti indicati al n. 1) sono determinati con decreto dal giudice delegato. _______ (*) Rientra in questo numero il pagamento delle somme dovute per definire pendenze tributarie, ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (art. 33)".