Art. 92. 
                         Adempimenti finali 
  1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai  creditori,  i
commissari  sottopongono  il  bilancio  finale  di  liquidazione,  il
rendiconto finanziario e il piano di  riparto,  accompagnati  da  una
relazione propria e da quella  del  comitato  di  sorveglianza,  alla
Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito  presso  la  cancelleria
del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un
unico esercizio; entro un mese dal deposito i  commissari  presentano
la dichiarazione dei redditi relativa  a  detto  periodo  secondo  le
disposizioni tributarie vigenti. 
  2. Dell'avvenuto deposito e' data  notizia  mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia
puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 
  3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con  ricorso  al  tribunale.  Si  applicano  le
disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88. 
  4. Decorso il termine  indicato  senza  che  siano  state  proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza  passata  in
giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto  finale  in
conformita' di quanto previsto dall'art. 91. 
  5. Le somme che non possono essere distribuite  vengono  depositate
nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per il successivo  versamento
agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista  dall'art.  91,
comma 5. 
  6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.