Art. 94 
        Esecuzione del concordato e chiusura della procedura 
 
  1. I commissari  liquidatori,  con  l'assistenza  del  comitato  di
sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo  le
direttive della Banca d'Italia. 
  2. Eseguito  il  concordato,  i  commissari  liquidatori  convocano
l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata  la  modifica
dell'oggetto sociale in  relazione  alla  revoca  dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo  la  modifica
dell'oggetto  sociale,  i  commissari  procedono   agli   adempimenti
previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile. 
  3.  Si  applicano  l'art.  92,  comma  5,  del   presente   decreto
legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare. 
 
           Nota all'art. 94: 
             -  Il  testo  dell'art.  215  della  legge  fallimentare
          (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente: 
             "Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). -
          Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su  ricorso
          del commissario liquidatore o  di  uno  o  piu'  creditori,
          pronuncia, con  sentenza  in  camera  di  consiglio  e  non
          soggetta a  gravame,  la  risoluzione  del  concordato.  Si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  terzo   e   quarto
          dell'art. 137. 
             Su  richiesta  del  commissario  o  dei   creditori   il
          concordato puo' essere annullato a norma dell'art. 138. 
             Risolto  o  annullato  il  concordato,  si   riapre   la
          liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila  sulla
          liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari".