Art. 94 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura 1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia. 2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile. 3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.
Nota all'art. 94: - Il testo dell'art. 215 della legge fallimentare (citata nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'art. 138. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari".