Art. 73. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte  le  attivita'
lavorative nelle  quali  vi  e'  rischio  di  esposizione  ad  agenti
biologici. 
  2. Restano ferme le disposizioni particolari di  recepimento  delle
norme   comunitarie   sull'impiego   confinato   di    microorganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.