Art. 73.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivita'
lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti
biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.