Art. 74. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai sensi del presente titolo si intende per: 
    a)  agente   biologico:   qualsiasi   microorganismo   anche   se
geneticamente modificato, coltura cellulare  ed  endoparassita  umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
    b) microorganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare  o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; 
    c) coltura cellulare: il risultato della  crescita  in  vitro  di
cellule derivate da organismi pluricellulari.