Art. 74.
D e f i n i z i o n i
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.