Art. 75.
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi
a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che puo' causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
e' poco probabile che si propaga nella comunita'; sono di norma
disponibli efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo'
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunita'; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.