Art. 75. 
               Classificazione degli agenti biologici 
  1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro  gruppi
a seconda del rischio di infezione: 
    a) agente biologico del gruppo 1: un agente  che  presenta  poche
probabilita' di causare malattie in soggetti umani; 
    b) agente biologico del gruppo 2:  un  agente  che  puo'  causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i  lavoratori;
e' poco probabile che si  propaga  nella  comunita';  sono  di  norma
disponibli efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
    c) agente biologico del gruppo 3:  un  agente  che  puo'  causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
    d) agente biologico del gruppo 4: un agente  biologico  che  puo'
provocare malattie gravi in soggetti umani  e  costituisce  un  serio
rischio per i lavoratori e puo'  presentare  un  elevato  rischio  di
propagazione  nella  comunita';  non  sono  disponibili,  di   norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
  2. Nel caso in cui l'agente biologico  oggetto  di  classificazione
non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno  fra  i  due
gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu'
elevato tra le due possibilita'. 
  3.  L'allegato  XI  riporta   l'elenco   degli   agenti   biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.