Art. 76. 
                            Comunicazione 
  1. Il  datore  di  lavoro  che  intende  esercitare  attivita'  che
comportano uso di  agenti  biologici  dei  gruppi  2  o  3,  comunica
all'organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  le  seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: 
    a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; 
    b) il documento di cui all'art. 78, comma 5. 
  2. Il datore di lavoro che e' stato  autorizzato  all'esercizio  di
attivita' che comporta l'utilizzazione di  un  agente  biologico  del
gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si  verificano  nelle  lavorazioni  mutamenti  che   comportano   una
variazione significativa del rischio  per  la  salute  sul  posto  di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende  utilizzare  un  nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 
  4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle  informazioni
di cui al comma 1. 
  5. Ove le attivita' di cui al comma 1  comportano  la  presenza  di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti  al  gruppo  II,
come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), e'  sostituito  da  copia
della documentazione prevista  per  i  singoli  casi  di  specie  dal
predetto decreto. 
  6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono  tenuti
alla comunicazione di cui al comma 1 anche per  quanto  riguarda  gli
agenti biologici del gruppo 4. 
 
Nota all'art. 76:
             -  Il  D.Lgs. n. 91/1993 reca attuazione della direttiva
          90/219/CEE   sull'impiego   confinato   di   microorganismi
          geneticamente modificati.  L'art. 4 cosi' recita:
             "Art.   4.   -  1.  Ai  sensi  del  presente  decreto  i
          microorganismi modificati geneticamente  sono  classificati
          nel modo seguente:
               a) gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri
          dell'allegato II;
               b)  gruppo  II: i microorganismi diversi da qualli del
          gruppo I;
             2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui
          all'allegato II possono essere applicabili  ai  fini  della
          classificazione    di    un    particolare   microorganismo
          geneticamente modificato. In tal caso la classificazione e'
          operata dall'utilizzatore in via provvisoria e il Ministero
          della sanita' applica criteri appropriati che permettano di
          ottenere la maggior equivalenza possibile.
             3. Con decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto
          con  i  Ministri  di cui all'art. 1, comma 2, si provvede a
          determinare e ad aggiornare i criteri di classificazione di
          cui i commi 1 e 2, in relazione alle  determinazioni  delle
          Comunita'   europee   ovvero  sulla  base  delle  eventuali
          indicazioni fornite dal Comitato scientifico per  i  rischi
          derivanti   dall'impiego  di  agenti  biologici,  istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art.  40,  comma  2,  della legge 19 febbraio 1992, n.
          142.
             4. Con decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto
          con  i  Ministri  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  e' data
          attuazione, ai sensi dell'art. 20  della  legge  16  aprile
          1987,  n. 183, alle direttive delle Comunita' europee nella
          parte  in  cui  modificano  le  modalita'  esecutive  e  le
          caratteristiche  di  ordine  tecnico  relative  al presente
          decreto.
             5. Copia dei  decreti  di  cui  ai  commi  3  e  4  sono
          trasmessi  al Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie e degli affari regionali".