Art. 76.
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivita' che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di
attivita' che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una
variazione significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo
agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni
di cui al comma 1.
5. Ove le attivita' di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II,
come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), e' sostituito da copia
della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal
predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti
alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli
agenti biologici del gruppo 4.
Nota all'art. 76:
- Il D.Lgs. n. 91/1993 reca attuazione della direttiva
90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati. L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4. - 1. Ai sensi del presente decreto i
microorganismi modificati geneticamente sono classificati
nel modo seguente:
a) gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri
dell'allegato II;
b) gruppo II: i microorganismi diversi da qualli del
gruppo I;
2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui
all'allegato II possono essere applicabili ai fini della
classificazione di un particolare microorganismo
geneticamente modificato. In tal caso la classificazione e'
operata dall'utilizzatore in via provvisoria e il Ministero
della sanita' applica criteri appropriati che permettano di
ottenere la maggior equivalenza possibile.
3. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, si provvede a
determinare e ad aggiornare i criteri di classificazione di
cui i commi 1 e 2, in relazione alle determinazioni delle
Comunita' europee ovvero sulla base delle eventuali
indicazioni fornite dal Comitato scientifico per i rischi
derivanti dall'impiego di agenti biologici, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
4. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, e' data
attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile
1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee nella
parte in cui modificano le modalita' esecutive e le
caratteristiche di ordine tecnico relative al presente
decreto.
5. Copia dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono
trasmessi al Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e degli affari regionali".