Art. 76. Comunicazione 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivita' che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'art. 78, comma 5. 2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di attivita' che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 5. Ove le attivita' di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), e' sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Nota all'art. 76: - Il D.Lgs. n. 91/1993 reca attuazione della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati. L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4. - 1. Ai sensi del presente decreto i microorganismi modificati geneticamente sono classificati nel modo seguente: a) gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri dell'allegato II; b) gruppo II: i microorganismi diversi da qualli del gruppo I; 2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui all'allegato II possono essere applicabili ai fini della classificazione di un particolare microorganismo geneticamente modificato. In tal caso la classificazione e' operata dall'utilizzatore in via provvisoria e il Ministero della sanita' applica criteri appropriati che permettano di ottenere la maggior equivalenza possibile. 3. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, si provvede a determinare e ad aggiornare i criteri di classificazione di cui i commi 1 e 2, in relazione alle determinazioni delle Comunita' europee ovvero sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 4. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri di cui all'art. 1, comma 2, e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee nella parte in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 5. Copia dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali".