Art. 77. 
                           Autorizzazione 
  1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve  munirsi  di
autorizzazione del Ministero della sanita'. 
  2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da: 
    a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; 
    b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 
  3. L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  della  sanita'
sentito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita'.  Essa  ha  la
durata di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno  di
una delle condizioni previste per  l'autorizzazione  ne  comporta  la
revoca. 
  4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 1 informa il Ministero  della  sanita'  di  ogni  nuovo  agente
biologico  del  gruppo  4  utilizzato,  nonche'  di   ogni   avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 
  5.  I  laboratori  che  forniscono  un  servizio  diagnostico  sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. 
  6. Il Ministero della  sanita'  comunica  all'organo  di  vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le  variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4.  Il
Ministero della sanita' istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli
agenti  biologici  del  gruppo  4  dei  quali  e'  stata   comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.