Art. 93.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilita' dell'attuazione dei programmi operativi
multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento
dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e
la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo
costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con
legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed
edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento
della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli
enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto
previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e
alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnicoamministrativa dei progetti delle opere
di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti
leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per
Roma capitale.
3. Sono, altresi', mantenute allo Stato le funzioni attualmente
attribuite all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e
all'Osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono
esercitate sentita la Conferenza unificata.