Art. 93.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)  alla responsabilita'  dell'attuazione  dei programmi  operativi
multiregionali dei quadri comunitari  di sostegno con cofinanziamento
dell'Unione europea e dello Stato  membro, escluse la realizzazione e
la gestione degli interventi;
  b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere  pubbliche  relative  a  organi  costituzionali  o  di  rilievo
costituzionale o internazionale;
  c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti  infrastrutturali dichiarate  di interesse  nazionale con
legge statale;
  d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere in  materia di difesa,  dogane, ordine e sicurezza  pubblica ed
edilizia penitenziaria;
  e)  alla programmazione,  alla  localizzazione  e al  finanziamento
della realizzazione  e della  manutenzione ordinaria  e straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato, nel  rispetto delle competenze  conferite alle regioni  e agli
enti locali  e fatte  salve le procedure  di localizzazione  e quanto
previsto dall'articolo 55;
  f) alla regolamentazione e  alla vigilanza relativamente al sistema
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
  g) ai criteri  generali per l'individuazione delle  zone sismiche e
alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
  h) alla valutazione tecnicoamministrativa  dei progetti delle opere
di competenza statale ai sensi del presente articolo.
  2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti
leggi relativamente  agli interventi per  il Giubileo del 2000  e per
Roma capitale.
  3.  Sono, altresi',  mantenute allo  Stato le  funzioni attualmente
attribuite  all'Autorita'  per la  vigilanza  sui  lavori pubblici  e
all'Osservatorio dei lavori pubblici.
  4. Le  funzioni di cui alle  lettere e), g)  e h) del comma  1 sono
esercitate sentita la Conferenza unificata.