Art. 94.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59,   sono  delegate   alle   regioni  le   funzioni  relative   alla
progettazione, esecuzione  e manutenzione  straordinaria di  tutte le
opere relative  alle materie  di cui all'articolo  1, comma  3, della
medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle lettere c),  d), e) e f) dell'articolo 93  del presente decreto
legislativo. Tali  opere comprendono gli interventi  di ripristino in
seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
  2.  Tutte le  altre  funzioni  in materia  di  opere pubbliche  non
espressamente  indicate nelle  disposizioni  dell'articolo  93 e  del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
  a)   l'individuazione  delle   zone  sismiche,   la  formazione   e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
  b) l'autorizzazione  alla costruzione di elettrodotti  con tensione
normale sino a 150 kV;
  c)  la valutazione  tecnicoamministrativa e  l'attivita' consultiva
sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
  d) l'edilizia di culto;
  e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  f) le  funzioni collegate alla cessazione  del soppresso intervento
nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
          Note all'art. 94:
            - Per il testo degli artt. 1 e 4  della  legge  15  marzo
          1997, n.  59 si vedano le note all'art. 3.
            - Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 1, della gia'
          citata legge n. 449 del 1997:
            "1.  All'art.  2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
          comma  108,  e'   aggiunto   il   seguente   periodo:   "Il
          trasferimento  delle  predette  risorse  e  delle  relative
          concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di
          bilancio,  secondo  criteri  e   modalita'   attuative   da
          stabilire con apposita deliberazione del CIPE"".