Art. 94.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla
progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le
opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della
medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto
legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in
seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnicoamministrativa e l'attivita' consultiva
sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento
nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Note all'art. 94:
- Per il testo degli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59 si vedano le note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell'art. 23, comma 1, della gia'
citata legge n. 449 del 1997:
"1. All'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
comma 108, e' aggiunto il seguente periodo: "Il
trasferimento delle predette risorse e delle relative
concorrenze e' disposto, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, secondo criteri e modalita' attuative da
stabilire con apposita deliberazione del CIPE"".