Art. 95.
Interventi di interesse nazionale
in aree urbane e metropolitane
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1
dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la
realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94
dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali
relative a singole aree urbane o metropolitane e' delegata alle
citta' metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le
opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le
opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o
metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di
rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi
relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli
enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 e'
definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di
rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della
citta' metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della
provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono
definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.