Art. 96.
                        Riordino di strutture
  1. Nell'ambito del riordino di  cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli  uffici centrali  e periferici  dell'amministrazione dello  Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
  a)  il Dipartimento  per le  aree urbane  presso la  Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
    b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  c) la  direzione generale delle  opere marittime del  Ministero dei
lavori pubblici;
  d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
  e)  la  direzione  generale  dell'edilizia statale  e  dei  servizi
speciali;
  f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
  2. Sono soppresse le sezioni autonome  del genio civile per le zone
terremotate di Palermo, Trapani e  Agrigento istituite con la legge 5
febbraio 1970, n. 21.
 
          Nota all'art. 96:
            - La legge 5 febbraio 1970, n. 21, recante "Modifiche  ed
          integrazioni  al  decreto-legge  27  febbraio  1968, n. 79,
          convertito, con modificazioni, nella legge 18  marzo  1968,
          n.  241,  ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti
          provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite  dai
          terremoti del 1967 e del 1968" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 1970, n. 41.