Art. 96.
Riordino di strutture
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei
lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone
terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5
febbraio 1970, n. 21.
Nota all'art. 96:
- La legge 5 febbraio 1970, n. 21, recante "Modifiche ed
integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968,
n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti
provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai
terremoti del 1967 e del 1968" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 1970, n. 41.