Art. 143. 1. Nel primo comma dell'articolo 484 del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario" e le parole "nella stessa pretura" sono sostituite dalle parole "nello stesso tribunale".
Nota all'art. 143: - Il testo vigente dell'art. 484 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 484 (Accettazione col beneficio d'inventario). - L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto. Se l'inventario e' fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto.".