Art. 143.

  1.  Nel  primo  comma dell'articolo 484 del codice civile le parole
"della  pretura  del  mandamento"  sono  sostituite dalle parole "del
tribunale  del  circondario"  e le parole "nella stessa pretura" sono
sostituite dalle parole "nello stesso tribunale".
 
           Nota all'art. 143:
            - Il testo vigente dell'art. 484 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  484  (Accettazione  col beneficio d'inventario). -
          L'accettazione col beneficio d'inventario  si  fa  mediante
          dichiarazione,  ricevuta da un notaio o dal cancelliere del
          tribunale  del  circondario  in  cui  si   e'   aperta   la
          successione  e  inserita  nel  registro  delle  successioni
          conservato nello stesso tribunale.
            Entro un  mese  dall'inserzione,  la  dichiarazione  deve
          essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio
          dei  registri  immobiliari del luogo in cui si e' aperta la
          successione.
            La  dichiarazione  deve  essere   preceduta   o   seguita
          dall'inventario,  nelle  forme  prescritte  dal  codice  di
          procedura civile.
            Se l'inventario e' fatto prima della  dichiarazione,  nel
          registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato
          compiuto.
            Se   l'inventario   e'   fatto   dopo  la  dichiarazione,
          l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di
          un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data
          in cui esso e' stato compiuto.".