Art. 144.

  1.  Negli  articoli  485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo
comma,  517,  secondo comma, 529, 530, primo comma, 620, sesto comma,
730,  primo  comma, e 736, secondo comma, del codice civile la parola
"pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
 
           Note all'art. 144:
            - Il testo vigente dell'art. 485 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso dei
          beni).   - Il chiamato  all'eredita',  quando  a  qualsiasi
          titolo  e'  nel  possesso  di  beni  ereditari,  deve  fare
          l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura  della
          successione  o  della  notizia della devoluta eredita'.  Se
          entro questo termine lo ha cominciato ma non  e'  stato  in
          grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo
          in  cui  si e' aperta la successione una proroga che, salvo
          gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
            Trascorso tale termine senza che l'inventario  sia  stato
          compiuto,  il  chiamato  all'eredita'  e' considerato erede
          puro e semplice.
            Compiuto l'inventario, il chiamato che non  abbia  ancora
          fatto  la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine
          di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
          medesimo,   per   deliberare   se   accetta   o    rinunzia
          all'eredita'.  Trascorso  questo  termine  senza  che abbia
          deliberato, e' considerato erede puro e semplice.".
            - Il testo vigente dell'art. 508 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.   508   (Nomina  del  curatore).  -  Trascritta  la
          dichiarazione  di  rilascio,   il   tribunale   del   luogo
          dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei
          creditori   o   legatari,  o  anche  d'ufficio,  nomina  un
          curatore, perche' provveda  alla  liquidazione  secondo  le
          norme degli articoli 498 e seguenti.
            Il  decreto  di  nomina  del  curatore  e'  iscritto  nel
          registro delle successioni.
            Le  attivita'  che  residuano,  pagate  le  spese   della
          curatela  e  soddisfatti i creditori e i legatari collocati
          nello  stato  di  graduazione  spettano  all'erede,   salva
          l'azione   dei  creditori  e  legatari,  che  non  si  sono
          presentati,  nei  limiti  determinati   dal   terzo   comma
          dell'art. 502.".
            -  Il testo vigente dell'art. 509 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  509  (Liquidazione  proseguita  su   istanza   dei
          creditori  o legatari).  - Se, dopo la scadenza del termine
          stabilito  per  presentare  le  dichiarazioni  di  credito,
          l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario,
          ma  nessuno  dei  creditori  o  legatari  la  fa valere, il
          tribunale  del luogo dell'aperta successione, su istanza di
          uno  dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che
          hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo' nominare
          un curatore con l'incarico di provvedere alla  liquidazione
          dell'eredita'   secondo  le  norme  degli  articoli  499  e
          seguenti. Dopo la nomina del  curatore,  la  decadenza  dal
          beneficio non puo' piu' essere fatta valere.
            Il  decreto  di  nomina  del  curatore  e'  iscritto  nel
          registro  delle  successioni,  annotato  a  margine   della
          trascrizione  prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e
          trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi
          dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici  dove
          sono registrati i beni mobili.
            L'erede  perde  l'amministrazione dei beni ed e' tenuto a
          consegnarli al  curatore.  Gli  atti  di  disposizione  che
          l'erede  compie  dopo  trascritto  il decreto di nomina del
          curatore sono senza effetto  rispetto  ai  creditori  e  ai
          legatari.".
            -  Il testo vigente dell'art. 517 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 517 (Separazione riguardo ai mobili). - Il  diritto
          alla  separazione  riguardo  ai mobili si esercita mediante
          domanda giudiziale.
            La domanda si propone con ricorso al tribunale del  luogo
          dell'aperta  successione,  il  quale ordina l'inventario se
          non e' ancora fatto, e da' le disposizioni  necessarie  per
          la conservazione dei beni stessi.
            Riguardo  ai  mobili gia' alienati dall'erede, il diritto
          alla separazione comprende soltanto il  prezzo  non  ancora
          pagato.".
            -  Il testo vigente dell'art. 529 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 529 (Obblighi  del  curatore).  -  Il  curatore  e'
          tenuto   a   procedere  all'inventario  dell'eredita',    a
          esercitarne e promuoverne le  ragioni,  a  rispondere  alle
          istanze  proposte  contro  la medesima, ad amministrarla, a
          depositare presso le casse postali o presso un istituto  di
          credito  designato  dal  tribunale  il  danaro che si trova
          nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o  degli
          immobili,  e,  da  ultimo,  a  rendere  conto della propria
          amministrazione.".
            - Il testo vigente dell'art. 530 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.   530.  (Pagamento  dei  debiti  ereditari).  -  Il
          curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti  ereditari
          e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.
            Se   pero'   alcuno  dei  creditori  o  dei  legatari  fa
          opposizione,  il  curatore  non  puo'  procedere  ad  alcun
          pagamento,    ma    deve   provvedere   alla   liquidazione
          dell'eredita'  secondo  le  norme  degli  articoli  498   e
          seguenti.".
            -  Per  il  testo  dell'art.  620 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, vd. sub in  note  all'art.
          145.
            -  Il testo vigente dell'art. 730 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 730 (Deferimento delle operazioni a un  notaio).  -
          Le  operazioni  indicate  negli articoli precedenti possono
          essere, col consenso di tutti  i  coeredi,  deferite  a  un
          notaio.  La  nomina  di  questo, in mancanza di accordo, e'
          fatta con  decreto  del  tribunale  del  luogo  dell'aperta
          successione.
            Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni,
          esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione
          dell'autorita'  giudiziaria  competente,  che  provvede con
          unica sentenza.".
            - Il testo vigente dell'art. 736 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.   736  (Consegna  dei  documenti).  -  Compiuta  la
          divisione, si devono rimettere a ciascuno dei  condividenti
          i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
          assegnati.
            I  documenti  di  una  proprieta'  che  e'  stata  divisa
          rimangono a  quello  che  ne  ha  la  parte  maggiore,  con
          l'obbligo  di  comunicarli  agli  altri condividenti che vi
          hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
          stessi documenti, se  la  proprieta'  e'  divisa  in  parti
          uguali,  e  quelli comuni all'intera eredita' si consegnano
          alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
          quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a  ogni
          loro  domanda.  Se vi e' contrasto nella scelta, la persona
          e'  determinata  con  decreto  dal  tribunale   del   luogo
          dell'aperta   successione,   su  ricorso  di  alcuno  degli
          interessati, sentiti gli altri.".