Art. 144. 1. Negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 529, 530, primo comma, 620, sesto comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Note all'art. 144: - Il testo vigente dell'art. 485 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso dei beni). - Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro e semplice.". - Il testo vigente dell'art. 508 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 508 (Nomina del curatore). - Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perche' provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni. Le attivita' che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.". - Il testo vigente dell'art. 509 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 509 (Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari). - Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo' nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo' piu' essere fatta valere. Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili. L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e' tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.". - Il testo vigente dell'art. 517 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 517 (Separazione riguardo ai mobili). - Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario se non e' ancora fatto, e da' le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi. Riguardo ai mobili gia' alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.". - Il testo vigente dell'art. 529 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 529 (Obblighi del curatore). - Il curatore e' tenuto a procedere all'inventario dell'eredita', a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.". - Il testo vigente dell'art. 530 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 530. (Pagamento dei debiti ereditari). - Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.". - Per il testo dell'art. 620 del codice civile, come modificato dal presente decreto, vd. sub in note all'art. 145. - Il testo vigente dell'art. 730 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 730 (Deferimento delle operazioni a un notaio). - Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, e' fatta con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione. Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorita' giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.". - Il testo vigente dell'art. 736 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 736 (Consegna dei documenti). - Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati. I documenti di una proprieta' che e' stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti uguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona e' determinata con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.".