Art. 145.

  1.  Negli  articoli  528,  primo  comma, 620, secondo comma, e 621,
primo  comma,  del  codice  civile le parole "pretore del mandamento"
sono sostituite dalle parole "tribunale del circondario".
 
           Note all'art. 145:
            - Il testo vigente dell'art. 528 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 528 (Nomina del curatore). - Quando il chiamato non
          ha  accettato  l'eredita'  e  non  e'  nel possesso di beni
          ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta
          la successione, su  istanza  delle  persone  interessate  o
          anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.
            Il   decreto   di   nomina   del  curatore,  a  cura  del
          cancelliere, e' pubblicato per estratto  nel  foglio  degli
          annunzi  legali  della  provincia  e  iscritto nel registro
          delle successioni.".
            - Il testo vigente dell'art. 620 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  620  (Pubblicazione  del  testamento  olografo). -
          Chiunque e' in possesso  di  un  testamento  olografo  deve
          presentarlo  a  un  notaio  per la pubblicazione, appena ha
          notizia della morte del testatore.
            Chiunque crede di avervi  interesse  puo'  chiedere,  con
          ricorso al tribunale del circondario in cui si e' aperta la
          successione,   che   sia   fissato   un   termine   per  la
          presentazione.
            Il notaio procede alla pubblicazione  del  testamento  in
          presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
          pubblici  un  verbale  nel  quale  descrive  lo  stato  del
          testamento, ne riproduce il contenuto e fa  menzione  della
          sua apertura. se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
          verbale  e'  sottoscritto  dalla  persona  che  presenta il
          testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono  uniti
          la  carta  in  cui  e'  scritto  il testamento, vidimata in
          ciascun  mezzo  foglio  dal  notaio  e  dai  testimoni,   e
          l'estratto  dell'atto  di  morte  del testatore o copia del
          provvedimento che ordina l'apertura degli  atti  di  ultima
          volonta'  dell'assente  o  della  sentenza  che dichiara la
          morte presunta.
            Nel caso in cui il testamento  e'  stato  depositato  dal
          testatore  presso  un  notaio, la pubblicazione e' eseguita
          dal notaio depositario.
            Avvenuta la  pubblicazione,  il  testamento  olografo  ha
          esecuzione.
            Per  giustificati  motivi,  su  istanza di chiunque vi ha
          interesse, il tribunale  puo' disporre che periodi o  frasi
          di   carattere   non   patrimoniale  siano  cancellati  dal
          testamento e omessi  nelle  copie  che  fossero  richieste,
          salvo  che  l'autorita'  giudiziaria  ordini il rilascio di
          copia integrale.".
            -  Il testo vigente dell'art. 621 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 621 (Pubblicazione del testamento  segreto).  -  Il
          testamento  segreto  deve  essere  aperto  e pubblicato dal
          notaio appena gli  perviene  la  notizia  della  morte  del
          testatore.   Chiunque   crede   di  avervi  interesse  puo'
          chiedere, con ricorso al tribunale del circondario  in  cui
          si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
          l'apertura e la pubblicazione.
            Si  applicano  le  disposizioni del terzo comma dell'art.
          620.".