Art. 146.

  1.  Nell'articolo  519,  primo  comma,  del codice civile le parole
"della  pretura  del  mandamento"  sono  sostituite dalle parole "del
tribunale del circondario".
 
           Nota all'art. 146:
            -  Il testo vigente dell'art. 519 del codice civile, come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  519  (Dichiarazione  di  rinunzia).  - La rinunzia
          all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta  da  un
          notaio  o  dal cancelliere del tribunale del circondario in
          cui si e' aperta la successione  e  inserita  nel  registro
          delle successioni.
            La  rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro
          ai quali si sarebbe devoluta la quota del  rinunziante  non
          ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano
          osservate le forme indicate nel comma precedente.".