Art. 146. 1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario".
Nota all'art. 146: - Il testo vigente dell'art. 519 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 519 (Dichiarazione di rinunzia). - La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.".