Art. 147.

  1. Nell'articolo 609, primo comma, del codice civile le parole "dal
pretore o" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 147:
            - Il testo vigente dell'art. 609 del codice civile,  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 609 (Malattie  contagiose,  calamita'  pubbliche  o
          infortuni).    - Quando il testatore non puo' valersi delle
          forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina  una
          malattia  reputata  contagiosa,  o  per  causa  di pubblica
          calamita' o di  infortunio,  il  testamento  e'  valido  se
          ricevuto  da  un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal
          sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di  culto,
          in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici
          anni.
            ll testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve;
          e'  sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il
          testatore o i testimoni non possono  sottoscrivere,  se  ne
          indica la causa.".