Art. 147. 1. Nell'articolo 609, primo comma, del codice civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.
Nota all'art. 147: - Il testo vigente dell'art. 609 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 609 (Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni). - Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o di infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni. ll testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.".