Art. 148.

  1.  Negli  articoli  622  e  702, primo comma, del codice civile le
parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
 
           Note all'art. 148:
            - Il testo vigente dell'art. 622 del codice civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  622 (Comunicazione dei testamenti alla pretura). -
          Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del  tribunale,
          nella  cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia
          in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e  621
          e del testamento pubblico.".
            -  Il testo vigente dell'art. 702 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  702  (Accettazione  e  rinunzia  alla  nomina).  -
          L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la
          rinunzia  alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta
          nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione  si
          e'  aperta  la  successione,  e  deve  essere  annotata nel
          registro delle successioni.
            L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione  o
          a termine.
            L'autorita'   giudiziaria.   su   istanza   di  qualsiasi
          interessato, puo' assegnare all'esecutore  un  termine  per
          l'accettazione,  decorso  il quale l'esecutore si considera
          rinunziante.".