Art. 93.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)  alla  responsabilita'  dell'attuazione  dei programmi operativi
multiregionali  dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento
dell'Unione  europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e
la gestione degli interventi;
  b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere  pubbliche  relative  a  organi  costituzionali  o  di  rilievo
costituzionale o internazionale;
  c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate di interesse nazionale con
legge statale;
  d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere  in  materia  di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed
edilizia penitenziaria;
  e)  alla  programmazione,  alla  localizzazione  e al finanziamento
della  realizzazione  e  della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato,  nel  rispetto  delle competenze conferite alle regioni e agli
enti  locali  e  fatte  salve le procedure di localizzazione e quanto
previsto dall'articolo 55;
  f)  alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
  g)  ai  criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e
alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
  h)  alla valutazione tecnicoamministrativa dei progetti delle opere
di competenza statale ai sensi del presente articolo.
  2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti
leggi  relativamente  agli  interventi per il Giubileo del 2000 e per
Roma capitale.
  3.  Sono,  altresi',  mantenute  allo Stato le funzioni attualmente
attribuite  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici e
all'Osservatorio dei lavori pubblici.
  4.  Le  funzioni  di  cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono
esercitate sentita la Conferenza unificata.