Art. 94.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59,   sono   delegate   alle   regioni   le  funzioni  relative  alla
progettazione,  esecuzione  e  manutenzione straordinaria di tutte le
opere  relative  alle  materie  di cui all'articolo 1, comma 3, della
medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
delle  lettere  c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto
legislativo.  Tali  opere comprendono gli interventi di ripristino in
seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
  2.  Tutte  le  altre  funzioni  in  materia  di opere pubbliche non
espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'articolo  93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
  a)   l'individuazione   delle   zone   sismiche,  la  formazione  e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
  b)  l'autorizzazione  alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV;
  c)  la  valutazione  tecnicoamministrativa e l'attivita' consultiva
sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
  d) l'edilizia di culto;
 e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  f)  le  funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento
nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.