Art. 95.
                  Interventi di interesse nazionale
                   in aree urbane e metropolitane
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  lettera  d)  del comma 1
dell'articolo  54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la
realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  94
dichiarate  di  interesse  nazionale  e finanziate con leggi speciali
relative  a  singole  aree  urbane  o  metropolitane e' delegata alle
citta'  metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le
opere  da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le
opere  da  realizzarsi  nel  restante  territorio  dell'area urbana o
metropolitana interessata.
  2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  spetta, per i territori di
rispettiva  competenza,  il  coordinamento  generale degli interventi
relativi  ad  opere  di competenza dello Stato, della regione e degli
enti locali.
  3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 e'
definita  in  sede  di  commissioni  presiedute  dal  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri,   e   composte   da  un  pari  numero  di
rappresentanti  dello Stato e di rappresentanti della regione e della
citta'  metropolitana  o,  in  assenza,  del comune capoluogo e della
provincia.  La  composizione  e  i  compiti  di tali commissioni sono
definiti  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.