Art. 75 
(Disposizioni   particolari   per    l'area    dell'istruzione    non
                           universitaria) 
 
  1.  Le  disposizioni   relative   al   ministero   dell'istruzione,
dell'universita'   e   della    ricerca,    limitatamente    all'area
dell'istruzione non universitaria, fatta salva  l'ulteriore  fase  di
riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A  tal  fine
l'organizzazione,  la  dotazione   organica,   l'individuazione   dei
dipartimenti e degli uffici di livello  dirigenziale  generale  e  la
definizione dei rispettivi compiti  sono  stabiliti  con  regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,  n.
59. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi: 
    a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a  due
e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo  criteri
di omogeneita', coerenza e completezza; 
    b)  eventuale  individuazione,  quali  uffici  di   livello   non
equiparato  ad  ufficio  dirigenziale  dipartimentale,   di   servizi
autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per  l'esercizio
di funzioni strumentali di  interesse  comune  ai  dipartimenti,  con
particolare riferimento ai compiti in materia  di  informatizzazione,
comunicazione ed affari economici. 
  3. Relativamente alle  competenze  in  materia  di  istruzione  non
universitaria, il ministero ha organizzazione periferica,  articolata
in uffici scolastici  regionali  di  livello  dirigenziale  generale,
quali  autonomi  centri  di   responsabilita'   amministrativa,   che
esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti  all'attivita'  di  supporto  alle  istituzioni  scolastiche
autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti
locali, ai rapporti con le universita' e  le  agenzie  formative,  al
reclutamento  e  alla  mobilita'  del  personale  scolastico,   ferma
restando la dimensione provinciale dei ruoli del  personale  docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle  risorse
finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai  fini  di
un coordinato  esercizio  delle  funzioni  pubbliche  in  materia  di
istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale  un
organo collegiale a  composizione  mista,  con  rappresentanti  dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate,  cui
compete il  coordinamento  delle  attivita'  gestionali  di  tutti  i
soggetti interessati  e  la  valutazione  della  realizzazione  degli
obiettivi programmati. Alla organizzazione  degli  uffici  scolastici
regionali  e  del  relativo  organo  collegiale   si   provvede   con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  4  bis,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del
regolamento stesso,  sono  soppresse  le  sovrintendenze  scolastiche
regionali  e,   in   relazione   all'articolazione   sul   territorio
provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza  e  supporto
alle  istituzioni  scolastiche,  sono  contestualmente  soppressi   i
provveditorati agli studi. 
  4.  In  relazione  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione dell'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  il
riordino   dell'area    dell'istruzione    non    universitaria    e'
definitivamente attuato entro l'anno  2000,  garantendo  l'invarianza
della spesa per le dotazioni  organiche  di  personale  previste  dal
decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'articolo  4
il ministro della pubblica istruzione e' autorizzato  a  sperimentare
anche  con  singoli  atti   modelli   organizzativi   conformi   alle
disposizioni  del  presente  decreto   legislativo   che   consentano
l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione  delle
connesse responsabilita'  amministrative  e  contabili  al  dirigente
preposto. Per tali finalita' e' altresi autorizzato  a  promuovere  i
procedimenti  di   formazione,   riconversione   e   riqualificazione
necessari in relazione alla nuova organizzazione  e  alle  competenze
dell'amministrazione. 
 
          Note all'art. 75:
            -  Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'art. 4.
            - Per il testo dell'art. 19 della citata legge  15  marzo
          1997, n.  59, si veda nelle note all'art. 4.
            -  Per  il testo dell'art. 21 della citata legge 15 marzo
          1997, n.  59, si veda nelle note all'art. 49.
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
          luglio  1996,  recante  "Rideterminazione  delle  dotazioni
          organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
          funzionali e dei profili professionali  del  personale  del
          Ministero  della  pubblica istruzione", e' stato pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  29
          gennaio 1997, n. 23.