Art. 76 
(Riordino degli istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e
                      aggiornamento educativi) 
 
  1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e 
   aggiornamento educativi  (IRRSAE)  sono  trasformati  in  Istituti
   regionali di ricerca educativa (IRRE).  Tali  istituti  sono  enti
   strumentali,  con  personalita'  giuridica,   dell'amministrazione
   della  pubblica  istruzione  che,  nel  quadro  degli   interventi
   programmati dagli uffici scolastici di ambito  regionale  e  delle
   iniziative di innovazione degli ordinamenti  scolastici,  svolgono
   funzioni di supporto agli uffici  dell'amministrazione,  anche  di
   livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
   e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10,  della  legge  15
   marzo  1997,  n.  59.  Gli  IRRE  operano   in   coordinamento   e
   collaborazione con  l'Istituto  nazionale  di  documentazione  per
   l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per  la
   valutazione del sistema dell'istruzione, le universita' e  con  le
   altre agenzie educative. 
  2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro 
   funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi
   svolgono attivita' di ricerca nell'ambito  didattico-pedagogico  e
   nell'ambito della formazione del  personale  della  scuola,  e  si
   coordinano  con  l'Istituto  nazionale   di   documentazione   per
   l'innovazione e la ricerca educativa, con le universita' e con  le
   altre agenzie formative. 
  3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria 
   degli  IRRE  e'  definita   dall'apposito   regolamento   di   cui
   all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua
   gli organi di direzione, scientifici e di controllo e  i  relativi
   poteri, le risorse  di  personale  e  finanziarie  e  definisce  i
   raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19
   della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
          Note all'art. 76:
            - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 49.
            -  Per  il  testo  dell'articolo  19 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si veda in nota all'art. 4.