Art. 77 (Disposizioni per l'universita' e la ricerca) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non piu' di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonche' non piu' di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.
Nota agli articoli 77 e 78: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4.