Art. 77 
            (Disposizioni per l'universita' e la ricerca) 
 
  1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di 
   organizzazione del ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
   della ricerca,  il  ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
   scientifica e tecnologica e' riordinato ai sensi dell'articolo 17,
   comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  prevedendo  un
   dipartimento per le funzioni finali, con non piu' di due uffici di
   livello dirigenziale generale al suo interno, nonche' non piu'  di
   due  uffici  di  livello  dirigenziale   generale   per   funzioni
   strumentali. 
 
          Nota agli articoli 77 e 78:
            - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge  n.
          400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4.