Art. 78
              (Disposizioni per le politiche agricole)

  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
   organizzazione  del  nuovo  ministero  delle  politiche agricole e
   forestali, il ministero per le politiche agricole e' riordinato ai
   sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
   art.  400,  prevedendo  che  il  dipartimento  delle  politiche di
   mercato   e   il   dipartimento   della   qualita'   dei  prodotti
   agroalimentari  e  dei servizi, sono articolati rispettivamente in
   due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.
 
          Nota agli articoli 77 e 78:
            - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge  n.
          400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4.