Art. 100 
 
               Aumento o diminuzione delle prestazioni 
           (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e  dall'art.  311
del regolamento generale, qualora, nel corso  dell'esecuzione  di  un
contratto, occorra un aumento o una  diminuzione  delle  prestazioni,
l'esecutore e' obbligato ad assoggettarvisi alle  stesse  condizioni,
fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. 
  2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma  1  sono  autorizzati
dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da  quella
dalla stessa  delegata,  mediante  apposito  e  motivato  decreto  di
aumento o riduzione dell'impegno originario. 
  3.  L'Amministrazione,  tenuto  conto  dei   termini   contrattuali
originariamente previsti, puo' modificare  gli  stessi  in  relazione
all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni  richieste;  in  tal
caso e' redatto apposito verbale di  concordanza  tra  le  parti,  il
quale    puo',    altresi',    disciplinare    ulteriori     varianti
tecnico-procedurali al contratto originario, nel  rispetto  dell'art.
114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto e'
sottoposto ad approvazione dell'autorita' che ha impegnato la spesa. 
 
          Note all'art. 100: 
              Si riporta il testo dell'art. 114  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art.  114  (Varianti  in  corso  di  esecuzione  del
          contratto) - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76,  le
          varianti in corso di esecuzione del contratto sono  ammesse
          nei casi stabiliti dal presente codice. 
              2. Il regolamento determina gli eventuali casi in  cui,
          nei contratti relativi a servizi e  forniture,  ovvero  nei
          contratti misti che comprendono anche servizi o  forniture,
          sono  consentite  varianti  in  corso  di  esecuzione,  nel
          rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile.". 
              Si riporta il testo dell'art. 311  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art.  311.  (Varianti  introdotte   dalla   stazione
          appaltante) - 1. La stazione appaltante non puo' richiedere
          alcuna variazione ai contratti stipulati, se non  nei  casi
          di seguito previsti. 
              2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma
          2,  del  codice,  la  stazione  appaltante  puo'  ammettere
          variazioni al contratto nei seguenti casi: 
                a)   per   esigenze   derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari; 
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal
          responsabile   del   procedimento   o   per   l'intervenuta
          possibilita'  di   utilizzare   materiali,   componenti   e
          tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto  inizio
          la procedura  di  selezione  del  contraente,  che  possono
          determinare,  senza   aumento   di   costo,   significativi
          miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite; 
                c) per la presenza di eventi inerenti alla  natura  e
          alla specificita' dei  beni  o  dei  luoghi  sui  quali  si
          interviene,  verificatisi  nel  corso  di  esecuzione   del
          contratto. 
              3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della
          stazione  appaltante,  le  varianti,  in   aumento   o   in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento o  alla  migliore
          funzionalita' delle prestazioni oggetto  del  contratto,  a
          condizione  che  tali  varianti  non  comportino  modifiche
          sostanziali  e  siano  motivate   da   obiettive   esigenze
          derivanti da circostanze sopravvenute  e  imprevedibili  al
          momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o
          in diminuzione relativo a tali varianti non  puo'  superare
          il cinque per cento dell'importo originario del contratto e
          deve  trovare   copertura   nella   somma   stanziata   per
          l'esecuzione della  prestazione.  Le  varianti  di  cui  al
          presente  comma  sono  approvate   dal   responsabile   del
          procedimento  ovvero  dal   soggetto   competente   secondo
          l'ordinamento della singola stazione appaltante. 
              4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante
          puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o  in
          diminuzione delle prestazioni  fino  a  concorrenza  di  un
          quinto del prezzo complessivo previsto  dal  contratto  che
          l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di
          un atto di  sottomissione,  agli  stessi  patti,  prezzi  e
          condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
          indennita' ad eccezione  del  corrispettivo  relativo  alle
          nuove prestazioni. Nel caso in  cui  la  variazioni  superi
          tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di
          un  atto  aggiuntivo  al  contratto  principale  dopo  aver
          acquisito il consenso dell'esecutore. 
              5.  L'esecutore  e'  obbligato  ad  assoggettarsi  alle
          variazioni di cui ai commi 2 e 3,  alle  stesse  condizioni
          previste dal contratto. 
              6. In ogni caso l'esecutore ha  l'obbligo  di  eseguire
          tutte quelle variazioni di carattere  non  sostanziale  che
          siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
          direttore dell'esecuzione del contratto abbia  ordinato,  a
          condizione che non mutino sostanzialmente la  natura  delle
          attivita' oggetto del contratto e non comportino  a  carico
          dell'esecutore maggiori oneri.".