Art. 100 Aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore e' obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. 2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto di aumento o riduzione dell'impegno originario. 3. L'Amministrazione, tenuto conto dei termini contrattuali originariamente previsti, puo' modificare gli stessi in relazione all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni richieste; in tal caso e' redatto apposito verbale di concordanza tra le parti, il quale puo', altresi', disciplinare ulteriori varianti tecnico-procedurali al contratto originario, nel rispetto dell'art. 114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto e' sottoposto ad approvazione dell'autorita' che ha impegnato la spesa.
Note all'art. 100: Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 114 (Varianti in corso di esecuzione del contratto) - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile.". Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 311. (Varianti introdotte dalla stazione appaltante) - 1. La stazione appaltante non puo' richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante puo' ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. 4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. 5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto. 6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.".