Art. 102 Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso. 2. A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. 3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, e' considerato inadempimento e puo' comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. 4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.
Note all'art. 102: Si riporta il testo dell'art. 299 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 299. (Gestione dell'esecuzione del contratto) - 1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.".