Art. 102 
 
          Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione 
           (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'art. 299  del  regolamento  generale,
l'Amministrazione ha la facolta'  di  controllare  l'andamento  delle
prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o  presso  terzi
indicati dall'esecutore stesso. 
  2.  A  tale  scopo  l'esecutore  deve  comunicare   tempestivamente
all'Amministrazione le informazioni necessarie per  l'esecuzione  dei
controlli. 
  3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o
comunque di fornire le  informazioni  necessarie  per  eseguirlo,  e'
considerato  inadempimento  e  puo'  comportare  la  risoluzione  del
contratto e l'incameramento della cauzione. 
  4. I risultati delle prove eseguite durante  il  controllo  possono
essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica. 
 
          Note all'art. 102: 
              Si riporta il testo dell'art. 299  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art. 299. (Gestione dell'esecuzione del contratto) -
          1. Ai sensi  dell'articolo  119  del  codice,  la  stazione
          appaltante verifica il regolare  andamento  dell'esecuzione
          del  contratto  da  parte  dell'esecutore   attraverso   il
          direttore dell'esecuzione  del  contratto,  individuato  ai
          sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.".