Art. 103 Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualita' o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente. 2. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.
Note all'art. 103: Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) - 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.".