Art. 103 
 
                         Prezzi contrattuali 
           (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  115  del  codice,  i  prezzi
contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore  a  suo  rischio  e
sono  invariabili  e  indipendenti  da   qualsiasi   eventualita'   o
circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente. 
  2. I singoli contratti possono  prevedere  pattuizioni  diverse  in
materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi. 
 
          Note all'art. 103: 
              Si riporta il testo dell'art. 115  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art. 115 (Adeguamenti  dei  prezzi)  -  1.  Tutti  i
          contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a
          servizi  o  forniture  debbono  recare  una   clausola   di
          revisione periodica del prezzo. La revisione viene  operata
          sulla  base  di  una  istruttoria  condotta  dai  dirigenti
          responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base
          dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma
          5.".