Art. 104 
 
       Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione 
           (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. La consegna dei materiali  che  l'esecutore  deve  sottoporre  a
lavorazioni, riparazioni, ripristino o  trasformazione,  da  eseguire
presso   il   proprio    stabilimento,    nonche'    dei    materiali
dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve  risultare
da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato  per
accettazione dall'esecutore. 
  2. Luogo, modalita' e tempi  di  consegna  devono  risultare  dalle
disposizioni contrattuali. 
  3. Ove non sia diversamente stabilito  dal  contratto,  i  predetti
materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle localita'
indicate dall'Amministrazione. 
  4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti
gli effetti per comprovare la specie e  la  quantita'  dei  materiali
ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.