Art. 104 Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonche' dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore. 2. Luogo, modalita' e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali. 3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle localita' indicate dall'Amministrazione. 4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantita' dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.