Art. 105 Garanzia per i materiali dell'Amministrazione (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprieta' dello Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore e' tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.
Note all'art. 105: - L'art. 1766 del codice civile definisce il deposito come "il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura", mentre gli articoli 1780 e 1781 del medesimo codice dispongono, rispettivamente, circa la perdita della cosa detenuta dal depositario per fatto a lui non imputabile e circa i diritti ad esso spettanti.