Art. 105 
 
            Garanzia per i materiali dell'Amministrazione 
           (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Qualora, in  relazione  al  contratto  e  alla  sua  esecuzione,
all'esecutore debbano essere affidati materiali di  proprieta'  dello
Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di  depositario
delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore e'  tenuto
a prestare speciale cauzione, nelle forme  previste  dalla  normativa
vigente, il  cui  importo  e'  rapportato  al  valore  dei  materiali
affidatigli. 
 
          Note all'art. 105: 
              - L'art. 1766 del codice civile definisce  il  deposito
          come "il contratto con il quale una parte riceve dall'altra
          una  cosa  mobile  con  l'obbligo  di   custodirla   e   di
          restituirla in natura", mentre gli articoli 1780 e 1781 del
          medesimo  codice  dispongono,  rispettivamente,  circa   la
          perdita della cosa detenuta dal depositario per fatto a lui
          non imputabile e circa i diritti ad esso spettanti.