Art. 106 
 
              Sospensione dell'esecuzione del contratto 
           (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  308  del  regolamento
generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto  delle
Forze Armate sono considerate di pubblico  interesse  ai  fini  della
sospensione dell'esecuzione del contratto. 
  2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma
2, del regolamento  generale,  le  esigenze  connesse  all'evoluzione
tecnologica e alla complessita' del bene in acquisizione. 
  3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e
adeguata motivazione  circa  la  sussistenza  e  il  contenuto  delle
esigenze di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 106: 
              Si riporta il testo dell'art. 308  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art.   308.   (Sospensione    dell'esecuzione    del
          contratto) - 1. Qualora circostanze particolari impediscano
          temporaneamente la regolare  esecuzione  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto,  il  direttore  dell'esecuzione  ne
          ordina   la   sospensione,   indicando   le    ragioni    e
          l'imputabilita' delle medesime. 
              2.  E'  ammessa  la  sospensione   della   prestazione,
          ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi  del  comma
          1, nei casi di  avverse  condizioni  climatiche,  di  forza
          maggiore, o di altre circostanze speciali  che  impediscano
          la esecuzione o la  realizzazione  a  regola  d'arte  della
          prestazione;  tra  le  circostanze  speciali  rientrano  le
          situazioni che determinano la necessita' di procedere  alla
          redazione di una variante in corso di esecuzione  nei  casi
          previsti dall'articolo 311, comma 2,  lettera  c),  qualora
          dipendano  da  fatti  non  prevedibili  al  momento   della
          stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e
          160, in quanto compatibili. 
              3. Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  il
          responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico
          interesse   o   necessita',   ordinare    la    sospensione
          dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli  effetti
          previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 
              4. Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  con
          l'intervento   dell'esecutore   o   di   un   suo    legale
          rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando
          le  ragioni  che  hanno  determinato  l'interruzione  delle
          prestazioni oggetto  del  contratto,  le  prestazioni  gia'
          effettuate,   le   eventuali   cautele   per   la   ripresa
          dell'esecuzione del contratto  senza  che  siano  richiesti
          ulteriori oneri, i mezzi  e  gli  strumenti  esistenti  che
          rimangono  eventualmente   nel   luogo   dove   l'attivita'
          contrattuale era in corso di  svolgimento.  Il  verbale  di
          sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in  cui  il
          direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il
          responsabile del procedimento,  il  verbale  e'  inviato  a
          quest'ultimo entro  cinque  giorni  dalla  data  della  sua
          redazione. 
              5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del  contratto,
          da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena
          sono venute a cessare  le  cause  della  sospensione,  sono
          firmati  dall'esecutore   ed   eventualmente   inviati   al
          responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui
          al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore  indica  il
          nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
          tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli
          effetti da questa prodotti.".