Art. 107 
 
                    Recesso dell'Amministrazione 
           (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'Amministrazione  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  in
qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e
del valore  dei  materiali  acquistati,  non  altrimenti  impiegabili
dall'esecutore,  come  fatto  constatare  con  verbale   redatto   in
contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per  cento  dell'importo
residuale necessario per raggiungere i quattro quinti  dell'ammontare
globale  del  contratto.  I  materiali  non  altrimenti   impiegabili
dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.